ASSOCIAZIONE

COMPAGNIA DELLE OPERE FOGGIA

Statuto

Art. 1 E’ costituita una Associazione sotto la denominazione: COMPAGNIA DELLE OPERE FOGGIA.
La denominazione “Compagnia delle Opere”, la sigla CdO e l’emblema costituiscono la denominazione, la sigla e l’emblema dell’Associazione Compagnia delle Opere con sede a Milano in via Colleoni, 14, dall’anno 1986, e sono registrati come marchio della medesima. L’Associazione locale Compagnia delle Opere Puglia utilizza i citati denominazione, sigla ed emblema in virtù della concessione sempre revocabile a tale impiego da parte dell’Associazione Compagnia delle Opere con sede a Milano in via Colleoni, 14, come da accordo allegato al presente atto e facente parte integrante del medesimo, previa sottoscrizione di tutti i soci fondatori.

Art. 2 L’associazione ha sede in Foggia. E’ facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie, uffici, sezioni, dipendenze e delegazioni.

Art. 3 L’associazione ha durata fino al 2099, con facoltà di prorogarsi.

Art. 4 L’associazione, senza alcuna finalità speculativa, in sintonia e alla luce del Magistero e della Dottrina Sociale della Chiesa, si propone in via generale di:

a) contribuire allo sviluppo dell’attività e della presenza di associazione, organismi e movimenti cattolici nell’ambito economico,imprenditoriale e del lavoro;

b) promuovere e intensificare le relazioni economiche e culturali tra gli associati nonché di stabilire un regolare scambio di informazioni sulle esperienze e i problemi degli stessi, anche attraverso l’edizione di apposite pubblicazioni;

c) promuovere e sostenere attività assistenziali e di ricerca volte a eliminare situazioni di emarginazione e sottosviluppo;

d) stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con Autorità, Enti ed Organi competenti per l’esame e la formulazione di proposte su problemi di sviluppo;

e) promuovere ed organizzare corsi di formazione volti a facilitare ed assistere l’inserimento al lavoro e/o la riqualificazione dei lavoratori;

f) organizzare, anche tramite l’attività di volontari e/o obiettori di coscienza, attività di assistenza e cooperazione allo sviluppo e di addestramento alle stesse potendo stipulare a tal fine apposite convenzioni;

g) svolgere attività di propaganda, assistenza, coordinamento, tutela e rappresentanza a favore degli associati nell’ambito degli scopi dell’associazione;

h) fornire ai soci supporto e assistenza informativa di natura tecnica, legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria e organizzative e stipulare convenzioni riguardanti servizi specifici per gli associati;

i) raccogliere informazioni, redigere relazioni e promuovere e organizzare ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi di generale interesse locale, regionale, nazionale e internazionale e destinare fondi per tali scopi;

j) istituire centri operativi per la prestazione di servizi specifici per gli associati.

L’Associazione potrà svolgere attività connesse o affini a quelle sopra elencate nonché compiere tutti gli atti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di Legge.

L’Associazione potrà partecipare a Società, Associazioni, Enti, Federazioni, Istituti ed Organismi, anche consortili, sotto qualsiasi forma costituiti, le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali previsti dal presente Statuto.

L’Associazione aderisce all’associazione nazionale Compagnia delle Opere, con sede a Milano, riconosciuta come ente a carattere assistenziale con Decreto del Ministero dell’Interno n. 559 del 08.06.90 e associazione sindacale di rilevanza nazionale fra imprenditori con Decreto del Ministero delle Finanza del 16.02.93.

Art. 5 I soci possono essere in numero illimitato. Essi si distinguono in:

a) Soci fondatori;

b) Soci ordinari;

c) Soci onorari;

d) Soci sostenitori.

Sono Soci fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo. E’ facoltà del Consiglio Direttivo dell’Associazione assimilare altri Associati ai Soci Fondatori attribuendone loro le medesime prerogative. Sono Soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo. Sono Soci onorari personalità ed Enti che si sono particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’Associazione, secondo il giudizio esclusivo del Consiglio Direttivo. Sono Soci sostenitori coloro che sostengono l’Associazione attraverso il versamento delle apposite quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 Possono essere Soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che intendano attivamente collaborare al raggiungimento degli scopi sociali. In particolare possono essere Soci dell’Associazione tutti quegli Enti, Associazioni, Imprese, Professionisti e Lavoratori autonomi, Società, Cooperative e Organismi in genere che condividono gli scopi dell’Associazione e intendono collaborare per il raggiungimento dei medesimi.

Art. 7 Chi si trova in possesso dei requisiti di cui all’articolo precedente e intende essere ammesso all’Associazione, deve farne domanda al Consiglio Direttivo, presentando i documenti necessari allo scopo, secondo quanto deliberato dallo stesso.

Art. 8 Sull’accoglimento della domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo dandone comunicazione all’interessato. In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo, trascorsi due mesi dalla data di presentazione della domanda, la stessa è da considerarsi accolta.

Art. 9 La qualità di Socio si perde per recesso ed esclusione.

Art. 10 Il Socio può recedere qualora non si trovi più nelle condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. A tal fine il Socio presenta apposita istanza per i scritto da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a/r presso gli uffici dell’Associazione, entro sessanta giorni dalla scadenza della sua iscrizione.

Qualora il socio non provveda a comunicare il suo recesso secondo le suddette formalità, egli sarà comunque tenuto al pagamento delle quote annuali deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;

b) che, senza giustificato motivo, sia moroso nei versamenti delle quote o nel pagamento dei debiti comunque contratti verso l’Associazione;

c) che danneggi in qualunque modo, materialmente o moralmente, l’Associazione o fomenti dissidi o disordini di qualunque natura in seno alla stessa;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o nei Regolamenti ovvero le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti.

Nei casi a), b) e d) il Socio inadempiente deve essere invitato a porsi in regola entro un termine di trenta giorni da comunicarsi mediante affissione all’albo sociale. Trascorso tale termine, sempre che il Socio persista nell’inadempimento, l’esclusione potrà avere corso immediato.

Art. 12 Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 L’Assemblea generale dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo, mediante avviso da pubblicarsi presso la sede sociale e/o invio di lettera ordinaria a tutti i soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza nonché la data dell’eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci ordinari con diritto di voto e siano intervenuti tutti i consiglieri e i revisori.

Art. 14 L’Assemblea dei Soci avrà luogo almeno ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. E’ di competenza dell’Assemblea ordinaria:

a) approvare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e la relazione del Consiglio Direttivo, sentita quella del Collegio dei Revisori;

b) procedere alla nomina delle cariche sociali;

c) trattare tutti gli altri oggetti attribuiti dal presente Statuto all’Assemblea che – per deliberazione del Consiglio o dietro domanda motivata dei Revisori o di almeno un quinto dei Soci iscritti – fossero posti all’ordine del giorno.
La domanda dei soci dovrà essere fatta per iscritto almeno 20 giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea generale.

L’Assemblea generale ordinaria o straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando intervengono o siano rappresentati almeno la metà aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria o straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti e/o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti e/o rappresentati.

Art.15 L’assemblea straordinaria che debba deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, sulla nomina e deliberazione dei poteri dei liquidatori, sul cambiamento dell’oggetto sociale, in seconda convocazione è valida con la maggioranza favorevole della metà dei Soci più uno.

Art.16 E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria:

a) prorogare i termini di durata dell’Associazione;

b) modificare lo Statuto;

c) deliberare lo scioglimento dell’Associazione;

d) deliberare in genere su tutti gli argomenti che siano ad essa riservati dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art.17 Ciascun Socio ha diritto al voto e nelle Assemblee può farsi rappresentare soltanto da un altro Socio, mediante delega scritta. Ciascun Socio non potrà rappresentare più di altri cinque Soci. I Consiglieri direttivi e i Revisori della Associazione non possono rappresentare Soci nell’Assemblea.

Art.18 L’Assemblea di norma è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in sua assenza dal Vicepresidente o da un Socio nominato dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario. La forma delle votazioni è stabilita dall’Assemblea. Quando almeno un quinto dei Soci presenti lo richiede si procede per appello nominale o a scrutinio segreto.

Art.19 Delle riunioni delle assemblee ordinarie verrà redatto verbale scritto, che sarà firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario. Le deliberazioni dell’Assemblea sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorché non intervenuti, purché prese in conformità dello Statuto.

Art.20 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a11 membri eletti o nominati a norma di quanto disposto dall’ art.14, lett. b). Qualora i membri del consiglio Direttivo siano più di cinque un consigliere potrà essere designato dall’Associazione Compagnia delle Opere di Milano e uno dalle Opere di carità, culturali e assistenziali associate. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Ai Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto dell’Associazione e nell’esercizio delle loro mansioni. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, provvederà ad eleggere, scegliendoli fra i propri membri, il Presidente e il vicepresidente. Il Consiglio nominerà inoltre il Segretario generale o Direttore e/o il responsabile amministrativo, stabilendone la durata dell’incarico, la retribuzione, i compiti e le attribuzioni.

Art.21 La rappresentanza legale e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio Direttivo e/o al Segretario Generale o Direttore e/o responsabile amministrativo, qualora delegati.

Art.22 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche dietro domanda motivata da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta normalmente a mezzo lettera o telefono almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta; in caso di urgenza a mezzo di telegramma da spedirsi almeno 24 ore prima di quello fissato per la seduta. Alle adunanze del Consiglio Direttivo partecipa, se nominato, con voto consultivo, il Segretario Generale o il Direttore. Le sedute del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando intervengano almeno 2/3 dei membri del Consiglio fra i quali vi sia il Presidente. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manchi a più di tre sedute consecutive del Consiglio, è considerato decaduto dalla carica e viene provvisoriamente sostituito da un altro Socio nominato dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Revisori. La nomina di tali consiglieri verrà sottoposta all’Assemblea immediatamente successiva, che provvederà alla conferma o alla sostituzione.

Art.23 Le deliberazioni del Consiglio sono normalmente prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, nelle votazioni palesi, prevarrà il voto del Presidente. Le votazioni del Consiglio saranno segrete nei casi in cui ne faccia richiesta anche un solo Consigliere o se si tratti di persone o di affari in cui taluno dei componenti del Consiglio abbia interesse diretto o indiretto. In tal caso l’interessato deve astenersi dalla votazione. Gli atti del Consiglio saranno firmati dal Presidente o da chi lo rappresenta e dal Segretario.

Art.24 Il Consiglio Direttivo provvede alla amministrazione dell’Associazione nei limiti fissati dal presente Statuto. In particolare:

a) convoca l’Assemblea generale dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;

b) cura l’esecuzione di tutti i deliberanti dell’Assemblea;

c) redige e propone all’Assemblea i regolamenti;

d) determina l’importo delle quote annuali associative, eventualmente distinte per soci, potendo inoltre fissare delle quote “una tantum” finalizzate a particolari scopi;

e) indirizza e, sorveglia tutte le attività sociali e propone all’Assemblea le modifiche alle stesse, compila i bilanci e le relazioni annuali all’assemblea;

f) si pronuncia sulla ammissione, recesso ed esclusione dei Soci;

g) compie qualsiasi operazione finanziaria; in tal caso provvederà ad autorizzare e delegare il proprio Responsabile Amministrativo;

h) può istituire sedi secondarie, uffici, delegazioni e dipendenze ovunque lo ritenga utile;

i) delibera circa l’adesione dell’Associazione ad altre Associazioni, Società, Enti, Istituti ed Organismi anche consortili e federativi, e cura la esecuzione delle deliberazioni relative;

j) compie, in genere, tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che dal presente Statuto non siano espressamente riservate all’Assemblea generale dei Soci;

m) il Consiglio Direttivo può delegare proprie competenze anche disgiuntamente a propri membri, ovvero costituire organi tecnici o esecutivi, fissandone il numero dei membri e le competenze.

Art.25 Il Collegio dei Revisori è composto da tre Revisori i quali durano tre anni e possono essere rieletti.

Art.26 I membri del Collegio dei Revisori devono:

a) vigilare sulla esatta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni sociali, specialmente nei riguardi dei consiglieri;

b) convocare l’assemblea qualora non vi provvedano i consiglieri;

c) procedere alla risoluzione delle controversie che eventualmente nascessero tra i Soci e il Consiglio Direttivo e tra i Soci medesimi, in relazione alla interpretazione e alla applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;

d) esercitare, in genere, tutte le funzioni demandategli dallo Statuto.

Art.27 Il Patrimonio sociale è costituito:

a) dal totale delle quote sociali;

b) dal fondo di riserva;

c) da eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati.

E’ fatto espresso ed assoluto divieto di distribuire il patrimonio fra i Soci durante la vita sociale.

Art.28 L’esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio – che deve essere presentato all’Assemblea non oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale – dovrà dimostrare con chiarezza e precisione lo stato delle – attività e passività dell’associazione.

Art.29 Gli eventuali avanzi netti di gestione, risultati dal bilancio, saranno così ripartiti:

a) non meno del 20% al fondo di riserva;

b) il residuo al fondo spese e attività sociali.

In nessun caso sarà possibile distribuire l’avanzo di gestione tra i Soci.

Art.30 In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, preferibilmente tra i Soci, ed i revisori, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’intero patrimonio sociale deve essere devoluto a fini di pubblica utilità, privilegiando in particolare Enti e/o Associazioni che perseguono gli stessi scopi sociali dell’Associazione.

Art.31 Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni previste dagli artt.36, 37 e 38 del Codice Civile.